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Regolamento per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti

  • Art. 3
    Proposizione del ricorso e istruttoria dinanzi al Consiglio
    • 1. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. Entro i venti giorni successivi al deposito il ricorso è comunicato, a cura della segreteria del Consiglio, ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, salvo che il Consiglio ordini che l'atto sia comunicato ad altri controinteressati. La segreteria del Consiglio comunica immediatamente l'avvenuto deposito del ricorso al Segretario generale.
    • 2. In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione della Camera su istanza in merito alla quale essa abbia il dovere di provvedere, il termine di cui al comma 1 decorre trascorsi trenta giorni dalla data di notificazione della istanza stessa.
    • 3. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
      • a) L'indicazione del nome e del cognome del ricorrente e il domicilio eletto;
      • b) gli estremi dell'atto impugnato;
      • c) L'esposizione dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;
      • d) la sottoscrizione del ricorrente.
    • 4. Nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, il ricorrente e l'Amministrazione della Camera possono depositare documenti presso la segreteria del Consiglio, dei quali le altre parti possono prendere visione nei dieci giorni successivi. Nei successivi trenta giorni possono essere proposti eventuali motivi aggiuntivi. I controinteressati possono depositare controricorso e ricorso incidentale entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso effettuata dalla segreteria del Consiglio. Il controricorso e il ricorso incidentale sono comunicati entro dieci giorni dal deposito, a cura della segreteria del Consiglio, al ricorrente e alle altre parti costituite.
    • 5. Le parti, in occasione del primo atto con il quale intervengono nel procedimento, devono eleggere domicilio. In mancanza, qualunque comunicazione deve essere eseguita presso la segreteria del Consiglio.
    • 6. Le parti costituite possono richiedere copia degli atti e dei documenti acquisiti al procedimento.
    • 7. Decorsi sessanta giorni dal deposito del ricorso, il Presidente nomina il relatore il quale, se ritiene che occorra acquisire altri documenti o compiere atti istruttori, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione. Il Consiglio dispone di tutti i mezzi di prova attribuiti dalla legge al giudice amministrativo nelle controversie di analogo contenuto.
    • 8. L'istruttoria si conclude entro novanta giorni dalla nomina del relatore con il deposito degli atti presso la segreteria del Consiglio, che ne dà comunicazione alle parti.
    • 9. II ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ne può richiedere la sospensione con lo stesso ricorso ovvero, anche successivamente, con separata istanza che deve essere comunicata, a cura della segreteria del Consiglio, ai sensi del comma 1. Sulla domanda di sospensione il Consiglio decide con ordinanza succintamente motivata, sentite le parti interessate, nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso o dell'istanza.